1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice di pace è competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro».
2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato.
3. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente».
4. Il secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è abrogato.