Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice di pace è competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro».

      2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato.
      3. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente».

      4. Il secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è abrogato.